STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE POLITICA E CULTURALE " COMUNE & COMUNITA'
Articolo 1- Denominazione
E' costituita l'Associazione politico-culturale denominata " COMUNE & COMUNITA' "quale libera associazione senza scopo di lucro regolata dall' Articolo 36 e seguenti del codice civile,
nonché dal presente statuto.
Articolo 2- Sede
L'Associazione ha sede in Via Cavour 9. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'assemblea.
Articolo 3 Durata
La durata dell'associazione è illimitata.
Articolo 4 - Scopo dell'Associazione
Scopo dell'Associazione è, nel rispetto delle leggi vigenti, promuovere ogni tipo di attività culturale, politica,
ricreativa, sociale tendente alla valorizzazione ed alla promozione della comunità di Madone. A tal fine l'Associazione può organizzare, incontri, convegni, dibattiti e in generale
esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.
I SOCI
Articolo 5 - I soci fondatori
I soci fondatori dell'associazione provvedono ad eleggere, prima della riunione dell'Assemblea dei soci di cui all'art. 9 il Coordinatore, il
Tesoriere e il Consiglio Direttivo. Sono soci fondatori dell'associazione "COMUNE & COMUNITA' " le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'associazione. Saranno considerati
"soci fondatori" oltre i comparenti all'atto costitutivo coloro che aderiranno all'Associazione entro il 31.03.2009.
Articolo 6 - I soci ordinari
Acquisiscono il titolo di soci ordinari coloro i quali chiedono di aderire all'associazione con domanda scritta, impegnandosi a rispettare lo
Statuto. Il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ad approvare o respingere la richiesta di adesione. I soci ordinari partecipano alle attività
dell'associazione e hanno diritto di parola e di voto nell'Assemblea dei soci di cui all'articolo 9. I soci ordinari sono tenuti al regolare versamento della quota di adesione annuale, la cui
entità sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere.
Articolo 7 - Doveri dei soci
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli
organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione,
espulsione dall'Associazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 8 - Gli organi dell' associazione
Sono organi dell'associazione : l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Coordinatore, il Tesoriere. Tutte le cariche
elettive sono gratuite.
Articolo 9 - L'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, discute le linee di indirizzo politico generale dell'associazione ed approva il
bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea dei soci è convocata, almeno una volta all'anno, dal Coordinatore dell'associazione che la presiede. In assenza del Coordinatore l'Assemblea
è presieduta da persona eletta dall'Assemblea stessa. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto. L'adunanza può tenersi anche al di fuori della sede sociale, purchè
in Madone. L'Assemblea dei soci provvede, ogni tre anni, ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo. La prima riunione dell'Assemblea dei soci dovrà essere convocata dal Coordinatore entro
un anno dall'atto costitutivo dell'associazione per il rinnovo degli organi provvisori. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti anche per le modificazioni dello Statuto.
Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina anche il numero dei componenti e dura
in carica tre anni. Ne fanno parte di diritto il Coordinatore ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo politico ordinario dell'associazione ed esercita questa funzione
nel rispetto delle linee politiche generali stabilite dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore, che ne dirige i lavori. I membri del Consiglio Direttivo
possono assumere, su indicazione del Coordinatore, specifici incarichi di lavoro nei vari campi di attività politica dell'associazione. Il Consiglio Direttivo elegge, ogni tre anni, nella
prima riunione dopo la sua elezione, il Coordinatore, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Esso viene convocato dal Coordinatore a mezzo avviso scritto.
Articolo 11 - Il Coordinatore
Il Coordinatore rappresenta politicamente l'associazione e ne promuove gli orientamenti sulla base delle linee politiche determinate
dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, secondo le modalità dello Statuto. Può incaricare i membri del
Consiglio Direttivo di specifiche responsabilità operative nei vari campi di attività politica dell'associazione. Il mandato del Coordinatore dura tre anni e può essere
rinnovato. Lo stesso potrà individuare un Vice Coordinatore scelto tra i membri del Direttivo.
Articolo 12 - Il Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Tesoriere ha ogni potere per l'ordinaria e la straordinaria
amministrazione dell'Associazione, ne è il rappresentante legale e la rappresenta altresì di fronte i terzi ed in giudizio. Ha inoltre le seguenti responsabilità esclusive:
riscossione delle quote sociali e dei contributi pubblici e privati all'associazione; gestione delle spese; comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai contributi
ricevuti; tenuta dei libri e delle scritture contabili; svolgimento di ogni altro adempimento di natura amministrativa e fiscale. Il Tesoriere ha la facoltà di acquistare ed alienare beni
immobili e beni mobili anche registrati, richiedere finanziamenti, fidi e mutui, prestare garanzie anche reali, aprire e chiudere conti correnti bancari o postali, compiere operazioni bancarie di
ogni tipo, emettere e riscuotere assegni, agire sui conti correnti nei limiti dei fidi concessi, rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti. Il Tesoriere relaziona periodicamente il
Consiglio Direttivo sull'andamento dei conti e presenta annualmente all'Assemblea la relazione di bilancio.
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO
Artcolo. 13. - Risorse economiche
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da contributi e quote associative; donazioni ; attività marginali di
carattere commerciale; ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo. E'
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Articolo 14. - Esercizio finanziario
L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo
(rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno. Esso deve essere depositato per 15 giorni precedenti la seduta per poter essere
consultato da ogni associato.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 - Scioglimento
In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo decide sulla destinazione dell'eventuale residuo, da destinarsi ad altro ente con finalità
analoghe o simili e comunque non a fini di lucro.
Art. 16. Norma finale
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
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